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Associazione Culturale C.M. scuola di musica e centro culturale di Rignano Flaminio - RM |
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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Associazione Culturale C.M.
Art. 1 E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Culturale C.M.", con sede in Rignano Flaminio (RM) Via dei borgia 4, cap 00068;
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2012; la maggioranza del 50% più uno dei soci in sede di Assemblea, potrà deciderne lo scioglimento anticipato o la proroga.
L'Associazione nasce con lo scopo di diffondere la cultura e la formazione musicale in tutte le loro forme e i loro aspetti. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgerà diverse attività, quali:
L'istituzione e la
gestione di una Scuola di Musica che, oltre ad avvicinare gli utenti
all'approfondimento delle varie specificita` pratiche e teoriche
della Musica, dovra` costituire un polo di occupazione per i
musicisti professionisti.
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; e' un centro permanente di vita associativa, apolitico e aconfessionale, ed opera in conformita' del d. lgs. 4.12.1997 n. 460, per quanto previsto per gli Enti non commerciali di tipo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
quote sociali;
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:
a. beni
mobili o immobili di proprieta' e comunque acquistati;
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 15 novembre d'ogni anno, il Consi-glio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo.
Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Possono essere soci cittadini italiani e stranieri residenti in Italia.
L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi rappresentativi, secondo le competenze fissate dallo Statuto.
La qualità di socio si perde per:
dimissioni;
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
soci fondatori, ossia
coloro che hanno costituito l'Associazione e sono indicati nell'atto
costitutivo;
I
soci hanno i seguenti diritti: A sua volta ciascun socio ha il dovere di:
osservare le norme
previste dal presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli
organi dell'Associazione;
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 3 (tre) soci; il primo Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci fondatori; successivamente, esso sarà composto da 3 (tre) membri, almeno due dei quali scelti tra i soci fondatori. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica all'Assemblea annuale. In caso di dimissioni di un socio fondatore, i soci fondatori possono sostituirlo con uno dei soci sostenitori o frequentatori. Il Consiglio Direttivo:
delibera sulle questioni
relative all'attività dell'Associazione, per attuarne gli scopi; Art. 15 Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni all'interno dello stesso.
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per 5 (cinque) anni ed è scelto fra i suoi componenti. Il Segretario sbriga gli affari ordinari, tiene la contabilità, custodisce la cassa, firma la corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal Presidente o dall'Assemblea, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti (compresi i soci fondatori).
Della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito in apposito registro.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limiti.
Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma degli atti sociali, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la responsabilità generale della conduzione e buon funzionamento delle attività dell'Associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, su parere del Consiglio Direttivo, sulla nomina di 1 (uno) membro del Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro ad essa attribuito dallo Statuto e dalla legge.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua. L'Assemblea vota per alzata di mano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo, in sua mancanza chi presiede ne nomina uno tra i soci presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze ex art. 20 Cod. Civ.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio.
Tutte le controversie tra soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di un Collegio nominato appositamente, composto da persone di provata esperienza nella materia di controversia, il cui giudizio sarà inappellabile.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.
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